A seguito delle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona, l’Unione dispone di sette istituzioni.
Il sistema legislativo dell’Unione continua a basarsi sull’azione coordinata delle tre istituzioni a carattere decisionale: il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea. Di norma è la Commissione a proporre nuove iniziative legislative mentre spetta al Parlamento e al Consiglio adottarle.
Tale sistema é poi completato dal controllo giurisdizionale esercitato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dal controllo contabile esercitato dalla Corte dei Conti europea.
A questo quadro istituzionale, il Trattato di Lisbona aggiunge il Consiglio europeo e la Banca centrale europea (BCE), che fino ad ora, pur facendo parte dell’organizzazione dell’Unione, non erano stati espressamente inseriti nel novero delle istituzioni. Oltre a tali istituzioni, il quadro organizzativo dell’UE è composto anche da una serie di organi ed organismi collaterali che svolgono funzioni di carattere consultivo, finanziario e di controllo.
Il quadro istituzionale dell’Unione, così composto, mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni (art. 13, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea).
Il Trattato di Lisbona ha, inoltre, introdotto due nuove figure istituzionali: il Presidente del Consiglio europeo e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (o Alto rappresentante).